Con il messaggio 304/2021 , l'Inps dà il via libera alla richiesta di ammortizzatori sociali Cigo, Cigd, assegno ordinario e Cisoa da parte di datori di lavoro operanti in alcuni territori che hanno interrotto l'attività in quanto i dipendenti, bloccati a casa da provvedimenti di permanenza domiciliare, non hanno potuto raggiungere il luogo di lavoro.
Si tratta di aziende attive in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Il periodo di intervento dell'integrazione salariale è di massimo 4 settimane e va dal 23 febbraio al 30 aprile 2020. Per questa specifica fattispecie, l'Inps ha dovuto adeguare le procedure di gestione informatica e per questo motivo le istruzioni sono arrivate con qualche mese di ritardo. Con la procedura messa a punto dall'istituto, si potrà accedere al sostegno cui è stata attribuita una causale specifica, vale a dire “Covid-19 - Obbligo permanenza domiciliare”.
La specificità della casuale pone in risalto il fatto che l'accesso è garantito solo se i lavoratori interessati sono domiciliati o residenti in comuni raggiunti da provvedimenti e/o ordinanze consistenti nel divieto di allontanamento dal proprio territorio; misure restrittive intervenute, comunque, prima dell'entrata in vigore del decreto legge 104/2020.
Nel messaggio l'Inps ricorda che possono essere ammessi all'aiuto i lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui sopra e per i quali il datore di lavoro non abbia fruito delle altre tutele previste per l'emergenza epidemiologica. In pratica, la porta all'integrazione salariale di massimo quattro settimane si apre solo per soggetti per i quali non siano stati richiesti gli strumenti messi in campo dal governo. Inoltre, semaforo rosso con riferimento a quei soggetti che sono stati in quarantena con sorveglianza attiva, ovvero ad alto rischio per la presenza di condizioni di grave disabilità o di pregresse patologie e per i quali sono già intervenute misure di protezione come il trattamento economico di malattia.
Le domande potranno essere presentate entro il 24 febbraio. Se l'azienda chiede il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, deve inoltrare all'istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli Sr41 e Sr43 semplificati) entro il termine di trenta giorni dalla notifica della Pec contenente l'autorizzazione alla prestazione. I termini sono decadenziali. Ne deriva che, se non rispettati, il pagamento della prestazione e degli oneri connessi, restano a carico del datore di lavoro.
Oltre alla domanda, le aziende interessate devono rendere un'autocertificazione seguendo uno schema allegato al messaggio. In pratica devono attestare, assumendosi le responsabilità previste per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, che i destinatari della prestazione di integrazione salariale, oggetto della domanda, non hanno prestato l'attività lavorativa a causa di provvedimenti emanati dalla pubblica autorità, indicandone anche gli estremi.