La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2581/2021, ha statuito che anche in caso di dichiarazione omessa, l’ufficio deve determinare l’imponibile considerando i costi, anche solo induttivi, relativi ai maggiori ricavi. A tal fine non valgono le regole di deducibilità dei costi contenute nel Tuir perché sono riferite ai casi di dichiarazione presentata.