Con il messaggio 406/2021, l’Inps comunica che sono state messe a punto le procedure informatiche che aziende e consulenti possono utilizzare per trasmettere le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Cigd, assegno ordinario) per Covid previsti dalla legge di Bilancio 2021. Nell’inoltrare le istanze, tuttavia, occorrerà porre attenzione nell’indicare la nuova causale che l’istituto di previdenza ha individuato per trattamenti relativi all’anno in corso, cioè “Covid 19 L. 178/20” .
La legge 178/2020 ha previsto un ulteriore periodo di 12 settimane di ammortizzatori sociali, fruibili temporalmente in modo differenziato, in relazione alla loro natura: dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 per la cassa integrazione ordinaria e dal 1° gennaio al 30 giugno per assegno ordinario e cassa in deroga.
Nel messaggio l’Inps - oltre a chiarire che la possibilità di ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale è svincolata dall’eventuale loro precedente utilizzo fino al 31 dicembre 2020 e che per le nuove domande non è dovuto alcun contributo addizionale a carico delle aziende – ricorda che le tutele della legge di Bilancio, per espressa previsione legislativa, riguardano i lavoratori che, al 1° gennaio 2021, risultino alle dipendenze delle aziende richiedenti la prestazione.
Sul punto si nota come l’impianto attuale, laddove non venisse modificato, lascerebbe privi di tutela tutti i lavoratori assunti nel corso del 2021. Considerato che, per i settori diversi dall’industria, i trattamenti di integrazione salariale possono riguardare periodi fino a tutto giugno 2021, è auspicabile che, in un prossimo futuro, un nuovo intervento normativo possa ovviare a questa criticità.
L’Inps fa presente, altresì, che i datori di lavoro potranno inviare le domande a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle sedi territoriali delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste in base all’articolo 12 del decreto legge 137/2020.
Riguardo alla Cigd, il messaggio 406/2021 precisa che le domande di accesso ai trattamenti devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive e che, per la medesima unità e lo stesso periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi, tranne nei casi in cui il ricorso alla cassa in deroga si riferisca a lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori sociali targati Covid (ad esempio lavoratori a domicilio, apprendisti).
L’istituto di previdenza ricorda, infine, che la legge di Bilancio 2021 non ha modificato la disciplina ordinaria, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Conseguentemente, le domande relative a sospensioni iniziate a gennaio 2021 dovranno essere inviate, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021.
Si ricorda, infine, che la legge di Bilancio 2021 non ha apportato modifiche alla disciplina di trasmissione dei dati relativi al pagamento diretto dei trattamenti o al saldo degli stessi. Per tali adempimenti, quindi, resta fissato l’obbligo di invio entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Ovvero entro il trentesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento di concessione, se più favorevole all’azienda.