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Premi di risultato modificabili purché con obiettivi incerti

Pubblicato il 04 febbraio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

In un periodo di crisi come quello attuale, si registra un’apprezzabile apertura interpretativa dall’agenzia delle Entrate che, rispondendo ad un quesito di Telefisco 2021, ha riconosciuto/confermato per i premi di risultato l’accesso a tutti i benefici fiscali normativamente previsti dalla legge Stabilità 2016, anche in presenza di integrazione di accordi di secondo livello o di accordi territoriali già sottoscritti in anni precedenti.
Questa interpretazione, di più ampia portata, consente, in assenza di auspicati interventi normativi, di “rimodellare” i piani di incentivazione al verificarsi di situazioni eccezionali che li rendono, in tutto o in parte, di difficile realizzazione, come quelli relativi all’anno 2020 (erogabili a partire dal 2021) fortemente condizionati dalla pandemia.
È tuttavia richiesta l’introduzione di ulteriori e alternativi obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, che dovranno essere confrontati con i risultati conseguiti in un periodo congruo, definito anch’esso dalle parti contrattuali.
Secondo le previsioni attuative in tema di premi di risultato contenute nel decreto del 25 marzo 2016 e i chiarimenti forniti con la circolare Entrate/Lavoro 5/E del 29 marzo 2018, per accedere alla tassazione agevolata le parti possono stabilire che sia sufficiente il riscontro dell’incremento anche di uno solo tra gli obiettivi stabiliti contrattualmente, ovvero solamente di alcuni di essi. Con la risposta fornita a Telefisco, le Entrate hanno chiarito che ciò vale anche con riguardo ai parametri eventualmente fissati tramite accordi integrativi.
Al fine di evitare di vanificare la portata della norma agevolativa, è altresì richiesto che la condizione d’incertezza circa il raggiungimento dell’obiettivo incrementale deve sussistere al momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale e anche l’ulteriore integrazione (da ultimo si veda la risposta a interpello 550 del 17 novembre 2020).
Tale circostanza temporale deve essere intesa in senso assoluto e non necessariamente ancorata a uno specifico momento, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo.
Ciò trova conferma nella ratio dell’attuale formulazione della norma, che non riserva più il beneficio alla cosiddetta retribuzione di produttività, ma al raggiungimento di incrementi di parametri contrattualmente stabiliti (risoluzione 36/E/2020).
Pertanto, qualora con l’accordo aziendale integrativo le parti contrattuali riescano a individuare ulteriori e alternativi obiettivi incrementali, il cui raggiungimento risulti incerto al momento della loro individuazione, il regime agevolativo potrà essere applicato sotto la responsabilità del sostituto d’imposta, il quale dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10%) e/o della conversione, anche parziale, del premio di risultato in welfare aziendale.
In sede di valutazione, il sostituto dovrà tener altresì conto che l’andamento dei parametri contrattualmente adottati può essere suscettibili di variabilità, soprattutto al verificarsi di circostanze eccezionali come quelle attuali e quindi ciò potrebbe consentire l’ulteriore riparametrazione degli stessi obiettivi.

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