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Prelievi indebiti dei soci: concorrono a formare il patrimonio sociale

Pubblicato il 08 febbraio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La questione dell'indebito prelievo di somme da parte di soci di società di persone, esaminata dalla Cassazione civile, sez. I, 20.01.2021, n. 979, è di particolare importanza in quanto non risultano reperibili in proposito precedenti interventi. Nella sentenza emerge in generale, che:
- la società di persone costituisce un distinto centro di interessi e imputazione di situazioni, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci;
- la responsabilità verso terzi dei soci si atteggia come una forma di garanzia;
- il socio che ha provveduto a pagare il debito sociale, ha azione di regresso nei confronti della società.
In relazione ai prelievi da parte dei soci di somme dalle casse sociali, è subito da annotare che sono frequenti le prassi intese a qualificarli come utili, anche se riferiti a esercizi ancora in corso, all'unica condizione che ci sia il previo consenso di tutti i soci. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, però, ha affermato che “nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 C.C., all'approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio”. Infatti, non si può fare luogo a ripartizione di somme tra soci, se non per utili realmente conseguiti (secondo quanto prescrive l'art. 2303 C.C.), tanto è che è prevista un'apposita sanzione penale nei confronti degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti.
Non può, poi, essere ritenuta d'ostacolo a una simile lettura la circostanza che la norma dell'art. 2262 C.C., nel dichiarare il diritto del socio a percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto, fa salvo il "patto contrario". Infatti, questa possibilità si mostra riferita alla possibilità di "limitare", non già di "espandere", il diritto del socio alla percezione degli utili di periodo; e così, in specie, alla possibilità che lo statuto sociale venga a subordinare, durante la vita della società, la distribuzione degli utili al consenso della maggioranza dei soci.
Nel sistema vigente, pertanto, è principio inderogabile che gli utili di periodo si formano in relazione all'esito dei singoli esercizi sociali. Le società di persone non conoscono, d'altra parte, la possibilità di distribuire acconti sui dividendi. La distribuzione di utili non effettivamente conseguiti configura un'ipotesi di indebito oggettivo. Ne deriva che il prelievo di somme dalle casse sociali da parte dei soci, che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti dalla società, comporta senz'altro il sorgere del diritto della società di ripetere le somme concretamente distribuite, nei confronti di ciascun socio che le abbia fatte proprie.
In base alle considerazioni esposte, concorrono a formare l'attivo patrimoniale i prelievi di somme dalle casse sociale da parte dei soci, che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti, dato che le somme così percepite sono soggette ad azione di ripetizione di indebito da parte della società. Qualsiasi prassi che preveda indebiti prelievi durante l'esercizio annuale di una società di persone, contravviene a norme imperative e potrebbe comportare riflessi di tipo penale.

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