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Riduzione del capitale sociale: i chiarimenti sulla sospensione della causa di scioglimento

Pubblicato il 11 febbraio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La crisi economica determinata dalla pandemia da Covid-19, provocherà per molte imprese ingenti perdite di capitale nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020. Al fine di evitare, o quanto meno ridurre, il rischio che tale situazione ponga gli amministratori nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per le imprese anche performanti, sono state introdotte delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale all'art. 6 DL 23/2020, come da ultimo modificato dall'art. 1 c. 266 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
Il legislatore ha disapplicato gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che, non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.
Il legislatore ha, altresì, modificato il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, con deroga degli artt. 2446 c. 2 e 2482-bis c. 4 c.c., posticipandolo al quinto esercizio successivo e disponendo che l'assemblea tenuta ad approvare il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Ulteriore intervento di rilievo è stato definito nelle ipotesi di riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale. In tali casi, infatti, l'assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a un ammontare non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. Tutte le perdite che si sono generate nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, dovranno essere esposte in nota integrativa in maniera distinta, con apposita indicazione dell'origine delle stesse e delle relative movimentazioni avvenute nell'esercizio, esponendo i relativi dati in uno specifico prospetto.
La sospensione dell'operatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui all'art. 2484 n. 4 c.c., è stata recentemente analizzata nella Lettera-Circolare del MISE n. 26890/2021, anche in funzione della nuova formulazione dell'art. 6 DL 23/2020.
Il testo originario del menzionato art. 6 DL 23/2020, faceva riferimento alle “fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data” (ossia del 31 dicembre 2020). Secondo alcuni pareri, tra cui quello del Consiglio notarile di Milano, espresso nella Massima 191 del 16 giugno 2020, la sospensione della disciplina sulla riduzione del capitale per perdite e delle cause di scioglimento assumeva un orientamento “ampio”, estendendo l'operatività anche a perdite pregresse che si sono generare prima dell'emergenza da Covid-19. Il Consiglio, infatti, ha ritenuto che, il riferimento alle fattispecie verificatesi "nel corso degli esercizi chiusi entro la data del 31 dicembre 2020", senza alcun arco temporale circoscritto, esprimeva l'intento del legislatore di evitare vincoli temporali che possano ostacolare il tema del rimedio di perdite pregresse includendole nella disciplina agevolativa.
Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021, hanno, invece, definito un orientamento restrittivo, riportando l'espresso riferimento alle “perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”. A confermare tale orientamento è stato anche il MISE, che nella Circolare summenzionata, ritiene applicabili le disposizioni di cui all'art. 6 DL 23/2020 solo alle perdite emerse nell'esercizio 2020, ovvero negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020. Pertanto, rimangono escluse dall'ambito applicativo della norma in esame le perdite relative ad esercizi antecedenti, per le quali vigono le regole generali.
La nuova formulazione della disciplina agevolativa in commento, definisce, altresì, anche una gestione più flessibile delle perdite, in quanto, lo spostamento del termine per il ripiano delle stesse alla data dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2025, non sembra impedire la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata rispetto alla suddetta data, ad assumere le determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., o in alternativa alla rilevazione dell'intervenuta causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484 n. 4 c.c.
Infine, con riguardo all'accertamento della causa di scioglimento, a norma dell'art. 2485 c.c., è una competenza degli amministratori della società. Tuttavia, il MISE evidenzia che, nell'ipotesi di accertamento anticipato della causa di scioglimento, lo stesso potrà avvenire solo previo consenso implicito o esplicito dell'assemblea stessa (che dovrà essere richiamato nell'atto di accertamento), considerando che, la decisione di rinviare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale al quinto esercizio successivo, spetta all'assemblea.

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