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Divieto di licenziamento Covid-19: accordo valido anche con una sola organizzazione sindacale

Pubblicato il 18 febbraio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’INPS, con il messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021, interviene riguardo la non applicabilità delle preclusioni e sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto
di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo. A prevederlo è proprio la legge di Bilancio 2021, con riferimento al divieto di licenziamento valido fino al 31 marzo 2021.
A seguito di alcuni dubbi interpretativi riguardanti il riferimento al fatto che l’accordo collettivo aziendale sia stipulato dalle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”, alcune strutture territoriali hanno respinto le domande di indennità NASpI laddove l’accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale rechi la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L’Istituto fa presente che, ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.



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