Passaggio generazionale di aziende e di partecipazioni in società a rischio – specie per l’imposizione in-diretta – dopo la risposta a interpello 552/2021. La vicenda ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 riguardante i trasferimenti per successione o donazione, effettuati anche tramite patti di famiglia, a favore dei discendenti o del coniuge, e riguardanti aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.
Si deve registrare un passaggio della sentenza della Consulta 120/2020. La questione posta riguardava la legittimità costituzionale della norma in relazione agli arti-coli 3 e 29 della Costituzione.
Secondo la Consulta, l’agevolazione «non è destinata direttamente all’impresa ma ad agevolarne la continuità a favore dei discendenti nel momento del passaggio generazionale» al fine di «garantire la continuità aziendale... in quanto preordinata alla garanzia del diritto al lavoro». Quest’ultimo passaggio, in particolare, è stato messo sotto la lente d’ingrandimento dall’Agenzia delle entrate, la quale, con la risposta a interpello n. 552/E/2021, ha negato l’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 in relazione alla donazione ai figli del 100% delle quote di una società holding, poiché questa non aveva il controllo della società di famiglia realmente operativa.