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La deroga per le perdite 2020 estesa anche alle passività di anni successivi

Pubblicato il 16 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Assonime, nella circolare n. 3/2021 afferma che la sospensione quinquennale dei provvedimenti relativi alle perdite delle società di capitali (disposta dall'articolo 6, D.L. 23/2020, come innovato dalla L. 178/2020) concerne non solo le perdite maturate nel 2020 ma anche quelle del 2019 rilevate nel 2020; inoltre, pure le perdite che maturino dal 2021 al 2025 devono intendersi comprese nella «disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione» e quindi della «attivazione dei rimedi a tutela del capitale» se ne parlerà soltanto nel 2026 e cioè alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello 2020.


Prossime scadenze

Calendario
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Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).