Assonime, nella circolare n. 3/2021 afferma che la sospensione quinquennale dei provvedimenti relativi alle perdite delle società di capitali (disposta dall'articolo 6, D.L. 23/2020, come innovato dalla L. 178/2020) concerne non solo le perdite maturate nel 2020 ma anche quelle del 2019 rilevate nel 2020; inoltre, pure le perdite che maturino dal 2021 al 2025 devono intendersi comprese nella «disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione» e quindi della «attivazione dei rimedi a tutela del capitale» se ne parlerà soltanto nel 2026 e cioè alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello 2020.