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Società non operative e Covid-19: disapplicazione in cerca di conferma

Pubblicato il 01 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Le società che a causa della rilevante flessione dei ricavi intervenuta nel 2020, non supererebbero il test di non operatività̀ ex articolo 30, L. 724/1994 si stanno interrogando sulle possibili conseguenze, anche alla luce del blocco alla compensazione e ai rimborsi del credito Iva di cui al comma 4 della stessa disposizione. Nonostante il silenzio delle autorità in questo senso, il provvedimento dell’11 giugno 2012 ha previsto, sia per le società̀ divenute non operative per carenza di ricavi sia per quelle in perdita sistematica, una specifica causa di disapplicazione della disciplina, che interessa le società̀ «per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 225/1992». (Si specifica che tale norma è stata abrogata dall'articolo 48, comma 1, del Dlgs 1/2018, nell’ambito della riforma della protezione civile, ma ugualmente ed esplicitamente riformulata all’articolo 24 del Dlgs 1/2018). 
Pertanto, indicando codice «9» alla casella «2» del rigo RS116 del modello Redditi il problema della incapienza dei ricavi effettivi 2020 rispetto a quelli presunti da questa disciplina dovrebbe essere risolto, senza alcuna necessità di presentare un’apposita istanza di interpello.
Peraltro, il provvedimento dell’11 giugno 2012 afferma che la causa di disapplicazione opera sia con riferimento al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso che in quello successivo, ossia il 2021.  Sul punto si attendono comunque chiarimenti.
Un’altra perplessità legata alla mancanza di un chiarimento che escluda l’applicazione della disciplina per il 2020 è legata agli ISA. Una delle cause di esclusione dalla disciplina è il raggiungimento di un punteggio ISA almeno pari a 9; le società che rientrano nelle situazioni di disapplicazione degli ISA per il 2020 previste dall’articolo 1 del decreto 2 febbraio 2021 non potranno, quindi, invocare la specifica causa di esclusione dalle società di comodo. Appare insensato il motivo per cui una società che nel 2020 ha avuto una diminuzione di oltre un terzo dei ricavi o che svolge un’attività che è stata ritenuta, per decreto, fuori dalle capacità della misurazione statistica di affidabilità fornita dagli ISA, dovrebbe trovarsi nella situazione di dover applicare la disciplina e difendersi dalla presunzione di essere una “società di comodo”. 
Anche alla luce di questa considerazione, è necessario un intervento da parte delle autorità.

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