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Società non operative per perdita sistematica

Pubblicato il 01 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Più complesso è il caso delle società non operative a causa delle perdite sistematiche – ex commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del Dl 138/2011.
La particolarità, in questo caso, non è dovuta all’assenza della causa di disapplicazione, prevista anche in questa ipotesi dal provvedimento dell’11 giugno 2012 e caratterizzata dal codice «8» nelle istruzioni specifiche del modello dichiarativo (casella «3» del rigo RS116).
Il nodo, almeno per il 2020, rimane in quanto, come spiega la circolare 23/E/2012, la causa di disapplicazione va individuata nel quinquennio di riferimento, al fine di decidere sulla possibilità di non ricadere nel novero delle società non operative per l’anno successivo.
In sintesi, quindi, quando la società compila il modello Redditi 2021 per il periodo d’imposta 2020, il quinquennio di riferimento sarà costituito dal periodo 2015-2019 e in tale arco temporale il COVID-19 non può aver inciso sugli adempimenti o sui versamenti d’imposta e, quindi, sulla causa che porta alla disapplicazione. Per come è stato costruito il meccanismo, le società in perdita sistematica potranno avvalersi di questa esimente solo dal 2021 (modello Redditi 2022), facendo riferimento ad un quinquennio in cui sia compreso il periodo d’imposta 2020.
Per il 2020, quindi, ove non si individuino altre specifiche cause di esclusione o di disapplicazione, la società “in perdita sistematica”, al fine di evitare l’adeguamento al reddito minimo e le altre conseguenze che il legislatore ha ricollegato a questo status, deve attrezzarsi a dimostrare la presenza di una oggettiva situazione di non applicabilità, meglio se avvalorata da una risposta positiva a una istanza di interpello (anche se non obbligatoria).

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