La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3986/2021, in tema di tassazione dell’atto di dotazione del trust ha affermato che un trasferimento imponibile non è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee ma l’atto istitutivo «è atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente, sul quale grava l’onere di corrispondere le imposte ipotecarie e catastali.