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Bonus ricerca e sviluppo compensabile ma vanno precisate le aliquote

Pubblicato il 02 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La risoluzione 13/E dell’Agenzia delle Entrate, istituisce i codici tributo per compensare in F24 i crediti di imposta per la ricerca e sviluppo e attività assimilate, introdotti dalla legge 160/2019 e ampliati e prorogati dalla legge di Bilancio 2021:
-6938 per compensare in F24 i crediti di imposta per la ricerca e sviluppo e attività assimilate, 
-6939 e 6940, che devono essere impiegati per esporre la parte incrementale di credito derivante dalla maggiorazione di aliquota prevista in talune regioni meridionali dal decreto Rilancio. 
Ancora da chiarire, peraltro, alcuni dubbi interpretativi riguardanti la decorrenza delle aliquote di credito di imposta previste dalla legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), la quale oltre a una estensione del periodo di spettanza dei crediti, ha incrementato le percentuali da applicare alle spese ammissibili. 
Un aspetto che ha sollevato numerosi interrogativi tra gli operatori e che ancora attende una definitiva conferma ufficiale riguarda la decorrenza delle nuove aliquote. Letteralmente, essendo stato direttamente modificato il testo della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) e partendo le compensazioni dal 2021, si potrebbe ritenere che le maggiori percentuali scattino già per le spese del 2020. La decorrenza della legge 178/2020 (1° gennaio 2021) e le indicazioni fornite per le vie brevi dal Mise fanno invece propendere per la decorrenza delle nuove aliquote solo per le spese sostenute dal corrente esercizio 2021. La questione potrebbe trovare soluzione in un provvedimento correttivo di prossima emanazione.

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