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Prorogata al 30 giugno la domanda per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Pubblicato il 02 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Prorogato al 30 giugno 2021 il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici: con provvedimento direttoriale 56E618 del 28 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha così ampliato il periodo transitorio per l’adesione.
Attraverso l’introduzione di una specifica funzionalità, disponibile nell'area riservata del sito internet delle Entrate, gli operatori Iva, l’intermediario delegato oppure il consumatore finale potranno aderire espressamente al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. L’adesione è di assoluta importanza, in quanto garantisce ai contribuenti la disponibilità dell’intero set di informazioni che costituisce la fattura elettronica emessa o ricevuta: l’Agenzia delle Entrate procederà alla memorizzazione dei dati dei file fattura, rendendoli disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione. Per il contribuente che non ha aderito al servizio, sono resi disponibili in consultazione esclusivamente i dati fattura (con esclusione di quelli relativi a natura, qualità e quantità), fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. Se invece non aderisce nessuna delle parti, l’Agenzia delle Entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancellerà i dati dei file memorizzando esclusivamente i dati fattura. Nel corso del periodo transitorio, e quindi sino al 30 giugno 2021, si potrà comunque continuare a consultare tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2025
Mod. 730/2025

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita a dicembre 2024 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2024 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Scadenza del 16 gennaio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2024 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).