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Tutte le perdite a dicembre 2020 soggette alla deroga del ripiano

Pubblicato il 03 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con la massima 196 la commissione Società del consiglio Notarile di Milano ha aggiornato la massima 191 sulla sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale per perdite nel periodo dell’emergenza Covid-19.
La massima interpreta il nuovo testo dell’articolo 6 comma 1 del decreto legge 23/20 come modificato dall’articolo 1, comma 266 della legge 178/2020 , affermando che per «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020», si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte. 
Quindi, per una società che chiude gli esercizi sociali al 31 dicembre, la sospensione riguarda tutte le perdite risultanti dal bilancio dell’esercizio che chiude il 31 dicembre 2020, in ipotesi redatto e approvato il 30 maggio 2021, o da situazioni patrimoniali di periodo riferite a una data anteriore al 31 dicembre 2020. Se una società chiude gli esercizi sociali al 30 giugno, la sospensione riguarda tutte le perdite risultanti sia dal bilancio dell’esercizio che chiude il 30 giugno 2020, sia dal bilancio dell’esercizio, iniziato il 1° luglio 2020, che chiude il 30 giugno 2021, o da situazioni patrimoniali di periodo riferite a una data anteriore al 30 giugno 2021. 
Le perdite prodotte negli esercizi che iniziano dopo il 31 dicembre 2020 sono soggette alle regole del sistema ordinario ma, nei cinque esercizi successivi, le stesse provocano obblighi di riduzione soltanto se in sé sufficienti ad incidere sul capitale per oltre un terzo, poiché nel periodo predetto le “vecchie” perdite non rilevano: è per questo che se ne prescrive la separata e specifica individuazione nei bilanci degli esercizi a venire.  

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

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