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Proroga rimpatriati con il 5 o il 10% solo per gli iscritti Aire

Pubblicato il 04 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 60353 del 3 marzo, ha definito le modalità di esercizio dell'opzione ai fini del prolungamento di ulteriori 5 periodi d'imposta del regime previsto per i lavoratori rimpatriati di cui all’articolo 5, comma 2-bis, D.L. 34/2019. 
Viene stabilito che i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi esercitano l'opzione mediante il versamento, in un'unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.
L'importo deve essere versato mediante il modello di pagamento F24 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 16 D.Lgs. 147/2015, senza la possibilità di avvalersi della compensazione orizzontale: viene demandata a una successiva risoluzione l'istituzione del codice tributo da indicare in fase di versamento. Pertanto, se il primo periodo di fruizione dell'agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento è effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento (vale a dire entro il 30 agosto 2021).
Ai fini dell'applicazione dei benefici, i lavoratori devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro entro i medesimi termini: diversamente, i lavoratori autonomi comunicano l'opzione in esame nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).