L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 60353 del 3 marzo, ha definito le modalità di esercizio dell'opzione ai fini del prolungamento di ulteriori 5 periodi d'imposta del regime previsto per i lavoratori rimpatriati di cui all’articolo 5, comma 2-bis, D.L. 34/2019.
Viene stabilito che i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi esercitano l'opzione mediante il versamento, in un'unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.
L'importo deve essere versato mediante il modello di pagamento F24 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 16 D.Lgs. 147/2015, senza la possibilità di avvalersi della compensazione orizzontale: viene demandata a una successiva risoluzione l'istituzione del codice tributo da indicare in fase di versamento. Pertanto, se il primo periodo di fruizione dell'agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento è effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento (vale a dire entro il 30 agosto 2021).
Ai fini dell'applicazione dei benefici, i lavoratori devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro entro i medesimi termini: diversamente, i lavoratori autonomi comunicano l'opzione in esame nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento.