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Compensi amministratori indeducibili anche con successiva ratifica dell’assemblea

Pubblicato il 04 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Dal punto di vista civilistico il compenso all’amministratore pagato senza una delibera preventiva non può essere ricollegato alla volontà dell’assemblea, che, ai sensi dell’articolo 2389 cod. civ., è l’unica a poterlo determinare, ove non previsto dall’atto di nomina. Da ciò discende, sotto il profilo tributario, l’indeducibilità del costo per difetto dei requisiti di certezza e determinabilità di cui all’articolo 109 Tuir.
Sono questi i principi richiamati dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5763, depositata il 3 marzo, con la quale è infatti tornata a ribadire che, secondo un orientamento che può essere ormai qualificato costante e in ossequio ai principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21933/2008, “in tema di reddito d’impresa, non è deducibile la spesa sostenuta da una società di capitali per i compensi agli amministratori ove invalidamente deliberata, secondo la disciplina applicabile, in sede di approvazione del bilancio, difettando in tal caso i requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità dell’ammontare di costo di cui all’articolo 109 Tuir”. Alla luce delle richiamate previsioni, dunque, assume rilievo la formulazione dell’articolo 2389, comma 1, cod. civ., in forza del quale i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea. Pertanto, nel caso in cui la misura del compenso non sia stabilita nell’atto di nomina è necessaria un’apposita delibera assembleare.

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