La Direzione Regionale Lombardia, in risposta ad una istanza di interpello (la n. 904 – 2613/2020), si è espressa negativamente sulla possibilità di fruire del credito d’imposta c.d. “sanificazioni” previsto dall’articolo 125, comma 1, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) in relazione a spese sostenute dopo la data del 31 agosto 2020 ma non evidenziate come da “sostenere” nella comunicazione telematica inviata.
la DRE Lombardia afferma che le spese di sanificazione sostenute successivamente al 7 settembre 2020, e non comunicate, non possono rilevare ai fini della quantificazione del credito d’imposta fruibile con la conseguenza che il credito d’imposta utilizzabile è sempre e solo quello il cui importo è visualizzabile nel cassetto fiscale della società.