La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2904/2021 ha statuito che le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale, per «nozione di comune esperienza» hanno «uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia» e, quindi, «la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa». Ne consegue che i beni vincolati in fondo patrimoniale non sono pignorabili dal creditore il quale pretenda di affermare l’esistenza di una presunzione secondo cui le fideiussioni prestate in relazione a un’attività imprenditoriale dovrebbero «ritenersi rientrare nell’alveo di quelle prestate nell’interesse della famiglia».