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L’inerenza segue l’attività svolta e non i ricavi conseguiti o potenziali

Pubblicato il 09 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6368/2021, ha statuito che l’inerenza di un costo va verificata rispetto all’oggetto dell’attività di impresa svolta e non con riferimento ai ricavi conseguiti o conseguibili. L’eventuale antieconomicità rappresenta al più un sintomo della estraneità degli oneri, di per sé non sufficiente a escluderne la deducibilità.