La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6368/2021, ha statuito che l’inerenza di un costo va verificata rispetto all’oggetto dell’attività di impresa svolta e non con riferimento ai ricavi conseguiti o conseguibili. L’eventuale antieconomicità rappresenta al più un sintomo della estraneità degli oneri, di per sé non sufficiente a escluderne la deducibilità.