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Rivalutazione senza vincoli per fabbricato e terreno

Pubblicato il 09 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

In chiusura dei bilanci 2020 le imprese stanno attentamente valutando l’opportunità di rivalutare (ovvero riallineare) i beni immobilizzati, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 110, D.L. 104/2020, facoltà su cui il 5 marzo è stata diffusa la circolare Assonime 6/2021. Tra gli aspetti positivi c’è l’abbandono del concetto (assai vincolante) di «categoria omogenea» per i beni oggetto di rivalutazione che pone delle riflessioni sul binomio «fabbricato/terreno pertinenziale»: si tratta di un unico bene – per cui la rivalutazione deve interessare forzatamente entrambe le componenti – o di due beni distinti, cosicché l’impresa è libera di scegliere se rivalutare uno solo ovvero entrambi? La risposta al quesito è semplice se l’impresa opta per la rivalutazione con effetti esclusivamente contabili e non fiscali: i beni vanno tenuti distinti e la rivalutazione può riguardare solo uno o entrambi.