La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, articolo 1, comma 363) ha disposto una ulteriore proroga per il corrente anno del congedo obbligatorio a favore del padre lavoratore dipendente, ampliandone la durata a dieci giorni (si tratta di giornate lavorative) ed estendendolo anche al caso di morte perinatale del figlio (comma 25). È stata altresì prorogata, per l'anno 2021, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
La circolare Inps 42/2021 dell'11 marzo illustra queste novità. Come si ricorderà, il congedo obbligatorio a favore del padre lavoratore dipendente fu istituito sperimentalmente dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012), in misura originariamente limitata a un solo giorno. Il carattere sperimentale della misura permane anche dopo l'ultima legge di bilancio, ma il periodo di congedo subisce un significativo aumento passando da sette giorni, come disposto dalla legge di bilancio 2020, a dieci giorni. L'incremento interessa tutte le nascite e gli affidamenti occorsi nel corrente anno, restando invece applicabile il più limitato congedo di sette giorni agli eventi accaduti nel 2020.
La disciplina applicabile resta la medesima. Il congedo obbligatorio deve essere fruito dal padre nel tempo massimo dei primi cinque mesi di vita del bambino, gli spetta indipendentemente dal diritto al congedo di maternità spettante alla madre (rispetto al quale può essere fruito anche contemporaneamente) e si applica anche al padre lavoratore dipendente adottivo o affidatario. In tali ultimi casi il termine dei cinque mesi si calcola dall'effettivo ingresso in famiglia del minore (adozione nazionale) o dall'ingresso del minore in Italia (adozione internazionale). Da notare che il diritto si configura come autonomo e aggiuntivo rispetto a quello della madre (circolare Inps 40/2013).
Una sostanziale novità introdotta dalla legge bilancio concerne l'estensione del congedo obbligatorio anche al caso di morte perinatale del figlio. Su conforme parere ministeriale, la circolare ritiene di adottare una interpretazione estensiva del concetto di "periodo di morte perinatale" rispetto alle indicazioni offerte dalle autorità sanitarie internazionali. Come tale, infatti, si intende il periodo che va tra l'inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi dieci giorni di vita del minore, compreso il giorno della nascita. I cinque mesi, in ogni caso, decorrono dal giorno della nascita e non da quello del decesso.
Anche nel caso di adozione/affidamento, la data da cui decorrono i dieci giorni da considerare in caso di decesso è quella della nascita e non dell'ingresso in famiglia o in Italia del minore. Da notare che, se la nascita è avvenuta nel 2020 e il decesso nel 2021, il periodo di congedo obbligatorio applicabile è pari a sette giorni: ad esempio, nascita avvenuta il 26 dicembre e decesso avvenuto il 2 gennaio 2021.
Per quanto riguarda la presentazione della domanda, il padre che vuole fruire del congedo obbligatorio deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di sua preferenza con almeno quindici giorni di anticipo. Se la richiesta è fatta per la fruizione del congedo facoltativo, è necessario allegare la dichiarazione della madre che non intende fruire di un numero di giorni di congedo di maternità a lei spettante equivalenti a quelli richiesti dal padre. Il datore di lavoro comunica all'Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio 6499/2013.
I lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'Inps sono tenuti a presentare domanda direttamente all'istituto. L'importo della indennità è pari al 100% della retribuzione ed è soggetto a tassazione corrente (messaggio 12129/2013).
Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del Dlgs 151/2001. La contribuzione figurativa spetta indipendentemente dalla anzianità contributiva pregressa. L'indennità è compatibile con la Naspi, l'indennità di mobilità e il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni (valgono le medesime modalità previste con riferimento ai periodi di congedo di maternità), nonché con gli assegni per il nucleo familiare.