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Stabili organizzazioni, Paesi black list e transfer pricing sotto la lente Dac6

Pubblicato il 15 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il 28 febbraio 2020 è stata la prima scadenza per la comunicazione dei meccanismi transfrontalieri po-tenzialmente elusivi in base al D.Lgs. 100/2020 di recepimento della direttiva Dac 6. La circolare 2/E/2021, ha fornito diversi chiarimenti sulle operazioni da comunicare. Per gli elementi distintivi (Hall-mark) della categoria C.1, concernente i pagamenti deducibili tra imprese associate a fronte di ricavi a tassazione nulla o ridotta, è stato precisato che vi rientrano anche i pagamenti figurativi tra casa madre e stabile organizzazione ovvero tra stabili organizzazioni della medesima casa madre. Altro importante chiarimento, che è stato modificato rispetto alla bozza di circolare, riguarda l’elenco delle giurisdizioni di paesi terzi valutate dall’Ocse come non cooperative di cui all’Hallmark C.1 bii). Sui prezzi di trasferimento la circolare ha previsto che la definizione di imprese associate applicabile ai fini Dac 6, che prevede una percentuale di controllo maggiore del 25%, riguarda solo l’Hallmark E.2 (oltre che C.1) mentre per gli Hallmark E.1 ed E.3 il requisito del controllo va verificato sulla base della norma interna.