La CTP di Milano, con la sentenza n. 215/V/2021, ha affermato che gli interessi che vengono corrisposti dalla Srl italiana, controllata da una holding olandese, a un’altra società del gruppo sita in Belgio, che la finanzia in quanto «centrale finanziaria» operativa e autonoma del gruppo multinazionale, possono fruire dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte in Italia. Non è possibile qualificare, infatti, la società belga concedente i prestiti come un soggetto indebitamente interposto tra l’italiana e la holding.