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Incentivo all’esodo agevolato anche se pagato prima del licenziamento

Pubblicato il 17 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Tassazione agevolata per l’incentivo all’esodo anche se corrisposto in anticipo. Il caso esaminato nell’interpello 177/2021 riguarda una società che ha avviato nell’aprile dell’anno scorso un’operazione di licenziamento collettivo per oltre 800 dipendenti basata sul criterio della volontarietà. Per agevolare l’adesione dei lavoratori, nell’accordo sindacale l’azienda ha previsto la corresponsione di un incentivo all’esodo, ulteriore rispetto le spettanze di fine rapporto dovute per legge, che in base a quanto previsto dal nostro ordinamento avrebbe scontato la piena esenzione contributiva e la tassazione separata, applicata anche al trattamento di fine rapporto, secondo l’articolo 17, comma 1, lettera a, del testo unico delle imposte sui redditi.
In seguito alla raccolta delle adesioni dei dipendenti, l’azienda ha calendarizzato i singoli recessi, che hanno però subito numerosi slittamenti a causa degli stravolgimenti organizzativi prodotti dall’emergenza epidemiologica Covid-19. L’azienda ha siglato ulteriori accordi in modo da ritardare sia il recesso sia la corresponsione del bonus di incentivazione all’esodo. A seguito di un ulteriore posticipo dell’uscita dei dipendenti al 2021, la società ha deciso di liquidare l’incentivo entro il 2020, in modo da garantire i lavoratori che avevano fatto affidamento di percepire ben prima tale bonus.
L'interpello presentato all’agenzia delle Entrate si concentra sul regime di assoggettamento fiscale riservato all’incentivo corrisposto durante il rapporto di lavoro e non contestualmente alla chiusura dello stesso. Nel formulare la risposta, l’amministrazione finanziaria ha richiamato la propria prassi (in particolare la circolare 2/1986 del ministero delle Finanze e la circolare 29/E/2001) dove è stato chiarito come il regime agevolato di tassazione separata sia riservato alle somme che trovano una causa diretta nella cessazione del rapporto di lavoro. Il regime fiscale applicato è dunque quello della tassazione separata, proprio del Tfr, come statuito anche dall’articolo 19, comma 2, del Tuir.
Per inquadrare il caso in esame, l’Agenzia ha richiamato anche il comma 4 dell’articolo 19, che legittima la possibilità di conferire anticipazioni e acconti del Tfr e delle indennità equipollenti (fra cui entra a pieno titolo l’incentivo all’esodo), con applicazione della tassazione di maggior favore prevista per questi emolumenti.
L’Agenzia ha rinvenuto dunque, nella somma conferita a titolo di incentivazione all’esodo, un nesso evidente con la cessazione del rapporto che non risulta messo in discussione dall’esigenza di anticiparne la corresponsione viste le criticità che hanno portato al differimento dell’uscita dei dipendenti dall’azienda.

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