L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 441 del 17 marzo 2021 fornisce il proprio parere riguardo la possibilità di emettere una diffida accertativa per crediti patrimoniali derivanti dalle differenze retributive maturate in caso di unilaterale riduzione dell’orario di lavoro da parte datoriale con conseguente decurtazione dello stipendio. Nel caso in questione le differenze retributive richieste dal lavoratore non sono diretta conseguenza della prestazione lavorativa ma di un eventuale inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. ascrivibile al datore di lavoro che, unilateralmente e senza la necessaria forma scritta, ha ridotto l’orario lavorativo ed il conseguente trattamento retributivo del dipendente, non consentendo a quest’ultimo di rendere a pieno la sua prestazione e di riceverne quanto contrattualmente previsto.
Si tratta di crediti di natura risarcitoria che esula dall’ordinario ambito di applicazione della diffida accertativa di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 di competenza del personale ispettivo. Nel caso in cui il contratto sia a tempo pieno, l’accordo di modifica dell’orario, per il quale non è prevista ex lege una forma scritta ad substantiam, potrà essere provato anche attraverso comportamenti concludenti. L’accertamento in ordine alla sussistenza ed alla quantificazione di questo tipo di rivendicazioni economiche del lavoratore debba essere di esclusiva pertinenza dell’autorità giudiziaria.
L’ azione di recupero riferita alla parte contributiva del rapporto di lavoro è rimessa all’iniziativa dell’ente previdenziale e sottoposta all’ordinario termine prescrizionale di cinque anni. La decadenza può essere impedita dall’iniziativa del lavoratore intrapresa nel suddetto termine biennale attraverso il deposito del ricorso giudiziario o tramite atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente. Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione; a seguito della notifica dell’atto in questione, sarà possibile emanare la diffida accertativa avendo cura tuttavia di verificare l’assenza di una intervenuta prescrizione e ferme restando le ordinarie condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.