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Senza trasparenza rischio di bocciatura da parte del revisore

Pubblicato il 19 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’articolo 38-quater, D.L. 34/2020, sottolinea i perduranti obblighi informativi relativi al presupposto della continuità aziendale, sancendo che le relative informazioni devono essere «fornite nelle politiche contabili di cui al comma 1, n. 1) dell’articolo 2427, cod. civ. anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente», mentre «restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze, derivanti dagli eventi successivi, sulla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito». L’informativa di bilancio sugli eventi successivi e sui relativi impatti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sui rischi significativi, nonché sull’evoluzione prevedibile sulla gestione, dovrà essere adeguata a consentire ai soci e ai terzi che esamineranno il bilancio di acquisire le informazioni rilevanti per le loro decisioni economiche. La mancata o inappropriata informativa potrebbe dar luogo a un giudizio con modifica (rilievo o negativo a seconda dei casi) da parte del revisore, ma soltanto ove si riscontrino carenze significative di disclosure, non per il presupposto della continuità, che sarebbe, auspicabilmente, sempre garantito dall’articolo 38-quater e che risulta contestabile soltanto qualora sia revocabile in dubbio la sua sussistenza al 31 dicembre 2019.

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Iva Liquidazione mensile e trimestrale

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Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

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