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Atti del Fisco allo spartiacque: ecco cosa scade il 26 marzo

Pubblicato il 22 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Per effetto della sospensione stabilita dal Decreto Cura Italia (articolo 67, D.L. 18/2020), venerdì 26 marzo scadono i termini di decadenza di molti atti di accertamento. Per gli atti che erano naturalmente in scadenza al 31 dicembre 2020, occorre fare riferimento alla data del 26 marzo 2021. Quest’ultima non riguarda però gli atti per i quali opera la ormai famosa “scissione decadenziale” del Decreto Rilancio (articolo 157, D.L. 34/2020). Occorre invece fare riferimento alla data del prossimo 26 marzo per tutti gli atti che sono stati preceduti dall’invito al contraddittorio recante come prima data di comparizione un giorno precedente al 27 dicembre 2020. Il riferimento al 27 dicembre scorso è legato ai 90 giorni precedenti il 26 marzo 2021. A ogni modo, per effetto della sospensione stabilita dall’articolo 67, D.L. 18/2020, è chiaro che il differimento dei 120 giorni si conteggia “guardando” la data del 26 marzo 2021 e non quella del 31 dicembre 2020 (come, invece, riportato dalle Entrate nella circolare 25/E/2020). Alla data del 26 marzo, come termine di decadenza, occorre anche guardare per l’eventuale differimento dei termini (fino a concorrenza di 60 giorni) stabilito dal comma 7 dell’articolo 10-bis dello Statuto in relazione ai chiarimenti in materia di abuso del diritto.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).