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Stop agli ammortamenti con test di convenienza sulla fiscalità differita

Pubblicato il 22 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La sospensione degli ammortamenti prevista dall’articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020 deve fare i conti con le incertezze applicative che l’Agenzia delle entrate non ha ancora sciolto e la verifica della loro effettiva convenienza. Il Legislatore sembra usare 2 pesi e 2 misure nel disporre la portata applicativa della sospensione. La norma si applica infatti ai «soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020» che possono non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il valore di iscrizione che risulta dall’ultimo bilancio annuale. La norma esclude quindi sicuramente le società Ias adopter. Sembra però escludere anche le società di persone e le imprese individuali visto che non approvano il bilancio, non lo depositano presso il Registro Imprese e neppure hanno l’obbligo di redazione della Nota Integrativa, il documento in cui devono confluire (secondo il comma 7-quater), le ragioni della deroga, dell’iscrizione e dell’importo della riserva indisponibile, e di come la deroga influisce sulla rap-presentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. E an-che sul fronte delle società di capitale che redigono il bilancio in modalità micro-imprese sembrano permanere delle perplessità benché Assonime (circolare n. 2/2021) si sia espressa in favore dell’inclusione, poiché gli obblighi informativi possono essere assolti in calce allo stato patrimoniale. In attesa di un chiarimento dell’Agenzia, sarebbe però illogico escludere proprio i soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia a causa delle ridotte dimensioni strutturali e dell’illimitata responsabilità patrimoniale, ossia società di persone e ditte individuali.

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

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