L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 473/2021, ha chiarito che è sempre sanzionabile il datore di lavoro che non è in grado di comprovare l’avvenuto pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, anche in presenza di busta paga sottoscritta o di apposita dichiarazione rilasciata dal lavoratore.