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Tracciabilità della retribuzione: dichiarazione del dipendente non è esaustiva

Pubblicato il 23 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 473 del 22 marzo 2021, interviene sulla possibilità di applicare il regime sanzionatorio previsto all’art. 1, comma 913, della L. n. 205/2017 nei casi di mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, anche a fronte di dichiarazione del lavoratore che confermi di non essere stato pagato in contanti.
A prescindere dalle modalità attraverso le quali i datori di lavoro possono effettuare la corresponsione della retribuzione, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Per la medesima ragione, ai fini dell’esclusione della responsabilità del datore di lavoro, non è valida la dichiarazione resa dal lavoratore che confermi di essere stato retribuito con modalità conforme al dettato normativo, in assenza della relativa prova ricavabile dalla tracciabilità di tali mezzi di pagamento. L’osservanza dell’obbligo normativo è strettamente connessa alla effettiva tracciabilità delle operazioni di pagamento e alla loro possibile verifica da parte degli organi di vigilanza.
Ciò in particolare con riferimento al pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente o conto di pagamento ordinario, soggetto alle dovute registrazioni e non un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
Sussiste inoltre, in capo al datore di lavoro, un obbligo di conservazione della documentazione - in particolare delle ricevute di versamento - anche nei casi di versamenti effettuati su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, non collegata ad un IBAN, proprio al fine di garantire l’effettiva tracciabilità delle operazioni eseguite, anche attraverso la loro esibizione agli organi di vigilanza.
Resta salva, nelle ipotesi di dubbia corresponsione della retribuzione attraverso gli strumenti prescritti, possibilità per il personale ispettivo di attivare adeguate procedure di verifica presso gli Istituti di credito, differenziate a seconda del sistema di pagamento adottato, anche per escludere “la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore” e conseguentemente la sussistenza della fattispecie illecita prevista dalla norma.

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