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Permessi legge 104, riproporzionamento per i part-time verticali e misti

Pubblicato il 23 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L'Inps si adegua alle prescrizioni della Corte di cassazione in tema di riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensili a favore dei lavoratori che assistono persone con disabilità previste dall'articolo 33 della legge 104/1992, nei casi di lavoro part-time verticale o misto.
Ne dà notizia lo stesso Istituto nella circolare n. 45 del 19 marzo. Le indicazioni dei giudici di legittimità sono scaturite da un’attenta lettura dei contenuti dell'articolo 4 del decreto legislativo 61/2000 (poi sostituito dal decreto legislativo 81/2015) recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale tra le parti sociali.
La norma, infatti, distingue tra i diritti di carattere patrimoniale, suscettibili di riproporzionamento in ragione della ridotta attività lavorativa, e i diritti non patrimoniali che, in quanto tali, devono mantenere la loro integrità anche in caso di lavoro prestato part-time. Tra questi ultimi rientrano, appunto, i permessi previsti dal citato articolo 33, i quali rappresentano, oltretutto, misure di tutela della salute psico-fisica della persona disabile.
Tenuto conto, pertanto, delle finalità dell'istituto disciplinato dall'articolo 33 della legge 104/1992, attinenti a diritti fondamentali dell'individuo, «il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno» (così Cass 4069/2018). In ogni caso, evidenzia la Corte, in omaggio alla esigenza di una distribuzione paritaria degli oneri e dei sacrifici tra datore e lavoratore, appare ragionevole riconoscere il mancato riproporzionamento solo in ipotesi di prestazione part-time verticale articolata con un numero di giornate superiore al 50% dell'orario ordinario. Il decreto legislativo 81/2015, nel riformulare l'articolo 4 citato, ha tuttavia mantenuto la distinzione tra diritti strettamente patrimoniali (suscettibili di riproporzionamento) e gli altri diritti, non riproporzionabili se non entro la rigida ermeneutica individuata dalla Corte di legittimità.
Dal punto di vista operativo, come anticipato, l'istituto previdenziale ha dettato i nuovi criteri di proporzionamento applicabili ai rapporti di lavoro privato part-time di tipo verticale e misto. Contrariamente a quanto indicato nel messaggio 3114/2018, nei casi di superamento del 50% dell'orario normale di lavoro non vi sarà alcun riproporzionamento e i tre giorni di permesso mensile saranno interamente riconosciuti. 
Negli altri casi valgono le vecchie regole e i tre giorni saranno riproporzionati in base al rapporto: (orario teorico settimanale part-time/orario teorico settimanale tempo pieno) X 3, arrotondando il risultato all'unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia minore o maggiore di 0,50. Da notare che il riproporzionamento si effettua solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, mentre non si effettua per i mesi in cui, nell'ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.
Sono, infine, confermate le regole di frazionabilità in ore dei permessi ex lege 104 per i rapporti part-time, orizzontale, verticale o misto. Se la percentuale è superiore al 50%, si applica la formula: (orario normale di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) X 3 = ore mensili fruibili
Viceversa, per percentuali di part-time inferiori, la formula è: (orario medio settimanale teorico/ numero medio dei giorni settimanali a tempo pieno) x 3 (giorni di permesso teorici).
Ad esempio, se il part-time è pari a 18 ore settimanali e i giorni lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore sono pari a 5, abbiamo (18/5) X 3= 10,8 ore mensili.

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