Il decreto Sostegni 41/2021 regala al mercato del lavoro una boccata d’ossigeno, grazie a una nuova proroga (fino alla fine dell’anno rispetto al 31 marzo previsto in precedenza) del regime di acausalità dei contratti a termine e di somministrazione di manodopera introdotto lo scorso anno prima con il decreto Rilancio e poi, in una versione più completa e coincidente con quella attuale, con il decreto Agosto.
Una scelta che consente di evitare il ripristino della disciplina ordinaria del decreto Dignità , nella parte in cui rende necessaria l’indicazione della causali nei contratti a tempo che siano rinnovati dopo la scadenza, oppure siano prorogati per un periodo che determina il superamento della durata complessiva oltre i dodici mesi.
Il rischio del ritorno a tale disciplina viene evitato spostando al 31 dicembre 2021 la data entro la quale i datori di lavoro e le imprese utilizzatrici (in caso di somministrazione) possono rinnovare un contratto a tempo già scaduto senza indicare la causale, oppure prorogare il termine finale di durata di un accordo per un periodo che determina il superamento dei dodici mesi, senza dover indicare i motivi di tale scelta.
Tale facoltà , come nel regime precedente, è soggetta ad alcune condizioni. La prima è che il rinnovo o la proroga non devono determinare, sommati con i periodi di lavoro già svolti, il superamento della durata massima complessiva di ventiquattro mesi.
La seconda è che il rinnovo o la proroga possono avere una durata superiore ai dodici mesi, fermo restando il limite prima ricordato. Per fare un esempio di come si applicano i due limiti, si provi a pensare a un rapporto a termine che ha raggiunto la durata di dieci mesi. Tale rapporto è rinnovabile oppure prorogabile per un periodo massimo di dodici mesi, in quanto la sommatoria dei periodi resta entro il limite dei ventiquattro mesi.
La terza condizione è che il ricorso al regime acausale agevolato è ammesso «per una sola volta»: una clausola già molto contestata per la sua scarsa razionalità , ma sopravvissuta anche in questa ultima versione della norma.
Il legislatore, tuttavia, ha introdotto un parziale correttivo a questo vincolo, stabilendo che nell’applicazione del nuovo regime acasuale «non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti». Una disposizione importante che produce l’effetto di azzerare, per tutti i datori di lavoro e le imprese utilizzatrici, le eventuali proroghe o rinnovi acasuali già fruiti, rimettendo tutti i datori di lavoro e gli utilizzatori in condizione di accedere al regime semplificato, anche se è già stato fruito nei mesi passati.
Queste disposizioni, se non ci saranno altri rinnovi, valgono fino al prossimo 31 dicembre: c’è da sperare che, dopo tale data, si prenda il coraggio di riconoscere che le causali sono un freno all’occupazione regolare e, come tali, vanno cancellate una volta per tutte.