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Lavoratori fragili, fino al 30 giugno lavoro agile o indennità

Pubblicato il 24 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il decreto Sostegni proroga fino al 30 giugno 2021 le speciali tutele previste dalla precedente legislazione emergenziale in favore dei lavoratori fragili.
L’articolo 15 del decreto legge 41/2021 conferma e aggiorna le misure previste dall’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 18/2020 in favore di questa categoria di dipendenti pubblici e privati, prevedendone l’applicazione dal 1° marzo scorso, cioè anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore del Dl 41/2021, avvenuta ieri.
La precedente proroga disposta dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 481, della legge 178/2020) è infatti scaduta il 28 febbraio scorso, lasciando così scoperto il periodo compreso dal 1° al 22 marzo, invece espressamente salvaguardato dall’articolo 15, comma 3, del decreto Sostegni, che consente l’applicazione delle tutele nella versione aggiornata dal medesimo decreto.
I destinatari sono i lavoratori in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche e dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità secondo l’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.
A tali soggetti il comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto legge Cura Italia consente di svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in smart working, puntualizza la versione aggiornata del comma 2 dell’articolo 26, il periodo di assenza dal servizio continua, fino al 30 giugno 2021, a essere equiparato al ricovero ospedaliero, con relativo trattamento economico. Attraverso tale modifica viene di fatto riconosciuta questa misura per tutto il periodo emergenziale, compreso quello che va dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, che risultava privo di tutela normativa.
Tale assenza deve comunque risultare da apposita prescrizione emessa dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria, sulla base delle certificazioni degli organi medico-legali o della documentazione attestante il riconoscimento di disabilità grave.
Nuova è la previsione secondo cui tali giorni non sono computabili ai fini del periodo di comporto, né incidono sull’eventuale indennità di accompagnamento percepita dal lavoratore disabile grave. Viene infine confermato il divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di tali assenze dal servizio.

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