La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 8504/2021, ha affermato che il rigetto, da parte dell’Agenzia delle entrate, della proposta di transazione fiscale formulata dal contribuente nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis, L.F. è impugnabile dinanzi al Tribunale fallimentare e non al giudice tributario.