Sebbene la disciplina del plafond per acquisti e importazioni senza pagamento dell’Iva sia costantemente al centro dell’attenzione, permangono alcune zone d’ombra nell’applicazione delle procedure. Ciò riguarda questioni di assoluto rilievo come le violazioni all’obbligo di previo riscontro telematico dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale, riscontro che il fornitore deve eseguire prima di dar corso all’operazione in re-gime di non imponibilità. L’articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997 prevede, infatti, la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta (fermo il pagamento del tributo) per chi “effettua” cessioni di beni/prestazioni di servizi, senza aver prima riscontrato per via telematica la presentazione della lettera d’intento. Per evita-re contenziosi (dall’esito incerto) il fornitore dovrebbe riscontrare la lettera d’intento prima di effettuare (in senso Iva) l’operazione. Diversamente, la violazione può dirsi, a rigore, consumata. Di qui l’opportunità di procedure ispirate alla massima cautela. È bene infatti che gli operatori si abituino a riscontrare la presenza della lettera d’intento prima di eseguire l’operazione, attivandosi per avere prove idonee ad attestare “quando” è stato fatto il riscontro.