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Lettera d’intento, riscontro prima dell’operazione

Pubblicato il 29 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Sebbene la disciplina del plafond per acquisti e importazioni senza pagamento dell’Iva sia costantemente al centro dell’attenzione, permangono alcune zone d’ombra nell’applicazione delle procedure. Ciò riguarda questioni di assoluto rilievo come le violazioni all’obbligo di previo riscontro telematico dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale, riscontro che il fornitore deve eseguire prima di dar corso all’operazione in re-gime di non imponibilità. L’articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997 prevede, infatti, la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta (fermo il pagamento del tributo) per chi “effettua” cessioni di beni/prestazioni di servizi, senza aver prima riscontrato per via telematica la presentazione della lettera d’intento. Per evita-re contenziosi (dall’esito incerto) il fornitore dovrebbe riscontrare la lettera d’intento prima di effettuare (in senso Iva) l’operazione. Diversamente, la violazione può dirsi, a rigore, consumata. Di qui l’opportunità di procedure ispirate alla massima cautela. È bene infatti che gli operatori si abituino a riscontrare la presenza della lettera d’intento prima di eseguire l’operazione, attivandosi per avere prove idonee ad attestare “quando” è stato fatto il riscontro.

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Scadenza del 30 luglio 2026
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Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitu...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (compresi i soggetti che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 gg. e ch...