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Premi tardivi da contratto, regime separato

Pubblicato il 30 marzo 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con l’interpello 223/2021 di ieri l'Agenzia ribadisce che la tassazione separata su «premi incentivanti la produttività» è ammessa solo se l'erogazione degli stessi in periodi d'imposta successivi rispetto al periodo di riferimento derivi dalla contrattazione collettiva. Diversamente, saranno soggetti alla tassazione ordinaria, i premi e i compensi la cui tardiva corresponsione consegua da situazioni diverse ed in particolare dalla fisiologica tempistica di pagamento di tali somme.
La fattispecie posta da un ente pubblico economico all'attenzione dell'Agenzia riguarda:
a) i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge che rimandano alla contrattazione dell'ente per la determinazione dei criteri per corrispondere al personale, compensi incentivanti la produttività;
b) i compensi conseguenti a progressioni di carriera per esami o per titoli;
c) i compensi professionali ai professionisti legali che, che fino ad ora, sono stati tassati dall'ente in cumulo con gli altri redditi percepiti nell'anno di corresponsione, ma che sulla base della prassi recente, l'Ente ritiene che potessero essere tassati separatamente.
Se ciò fosse confermato, l'Ente chiede anche di conoscere come il personale dipendente possa recuperare la maggiore imposta pagata nell'ultimo decennio su tali somme. Dopo aver ricordato che la tassazione separata sugli emolumenti arretrati ex articolo 17, comma 1, lettera b), del Dpr 917/1986 si giustifica con la necessità di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione per cause indipendenti dalla volontà delle parti, il sistema della progressività delle aliquote determini un pregiudizio per il contribuente, ledendo il principio della capacità contributiva, l'Agenzia richiama i diversi orientamenti di prassi che si sono succeduti in questi anni dopo la circolare 23 del 5 febbraio 1997.
In tale contesto, venne infatti evidenziato che le situazioni per le quali è applicabile l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno di percezione in luogo della tassazione in cumulo con gli altri redditi percepiti nell'anno sono:
1) quelle di carattere giuridico;
2) quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto.
Nelle ipotesi di cui al punto 1, si applica la tassazione separata ogniqualvolta gli emolumenti siano riferibili ad anni precedenti. Diversamente, per applicare la tassazione separata alle ipotesi di cui al punto 2, occorre indagare sulle ragioni che hanno determinato il ritardo nell'erogazione degli emolumenti. Se il ritardo è fisiologico non si giustifica l'applicazione della tassazione separata. Quindi, con riferimento alla fattispecie specifica, secondo l'Agenzia, la tassazione separata sui «compensi incentivanti la produttività» è possibile se l'erogazione degli stessi avvenga in periodi d'imposta successivi al periodo di riferimento per effetto della «contrattazione articolata di ente», mentre non può essere applicata la tassazione separata sui compensi relativi alle progressioni di carriera e sui compensi corrisposti ai professionisti legali.
Per quanto riguarda invece il recupero della differenza tra l'imposizione corrente applicata dall'ente e la tassazione separata ove applicabile, l'Agenzia ricorda quanto previsto dall'articolo 38 del Dpr 600/1972 che riconosce al contribuente il diritto di presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di «quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata». Ora considerando che l'errata ritenuta è stata effettuata dal datore di lavoro, forse si è persa l'occasione per ricordare che il recupero della stessa potrebbe anche essere effettuata da quest'ultimo (con successiva restituzione al dipendente) mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” del modello 770 entro i termini previsti per l'accertamento ex articolo 43 del Dpr 600/1973, nella quale evidenziare il credito relativo al versamento in eccesso della ritenuta con successiva compensazione tramite modello F24.