La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8872/2021, ha statuito che la prescrizione per la richiesta di risarcimento danni al commercialista per errori nella tenuta della contabilità decorre dalla notifica dell’avviso di accertamento e non dalla consegna del verbale di constatazione. È solo infatti con tale atto che il fisco fa valere la propria pretesa e quindi il contribuente subisce un pregiudizio concreto.