La CTR Lombardia (sezione distaccata di Brescia) con la sentenza n. 3074/XXIII/2020, ha stabilito che la cartella intestata e notificata alla società estinta per scissione totale è nulla, in quanto la cancellazione della stessa “supera” i dettami dell’articolo 2506, cod. civ. e dell’articolo 173, cod. civ..