In merito alla tassazione dell’atto di dotazione del trust, l’Agenzia delle entrate tiene duro su un orientamento
che, negli scorsi 27 mesi, molte decine di decisioni della Cassazione, hanno smentito in modo pressoché unanime. Era il gennaio del 2019, infatti, quando la Cassazione, con l’ordinanza n. 1131, ha dato una svolta al suo precedente orientamento, che era conforme alla tesi affermata dall’Agenzia delle entrate nelle circolari n. 48/E/2007 e n. 3/E/2008. Tuttavia, una svolta dell’Agenzia delle entrate pare esser stata indirettamente preannunciata nella risposta a interpello n. 106/2021, nella quale, richiamando espressamente la decisione n. 10256/2020 della Cassazione, ha affermato che «l’attribuzione di beni e diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee può determinare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni».
La svolta è che l’Agenzia delle entrate, in precedenza, aveva sempre detto il contrario, vale a dire che la cessazione del vincolo del trust, con l’attribuzione ai beneficiari del patrimonio già vincolato in trust, è un episodio fiscalmente irrilevante, essendo invece rilevante il momento istitutivo del vincolo di destinazione.