La CTR Lazio, con la sentenza n. 1783/XII/2021, ha stabilito che gli effetti della rottamazione delle cartelle decorrono dal momento in cui il contribuente ha presentato la domanda di adesione e non da quando il concessionario della riscossione gli comunica l’avvenuta ammissione alla sanatoria. Pertanto, tutte le somme versate, comprese quelle per estinguere l’ipoteca iscritta dall’agente sull’immobile, dopo la presentazione dell’istanza vanno rimborsate o vanno scomputate nei versamenti per completare la definizione agevolata.