Notizia

Contratto di agenzia se si fa solo promozione

Pubblicato il 08 aprile 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La conferma che nel contratto di agenzia la prestazione può consistere in atti di vario e non predeterminato contenuto arriva da una recente decisione del Tribunale di Roma (giudice Monica Emili), il quale, con la sentenza 2403/2021 del 12 marzo scorso, ha ritenuto di natura agenziale un rapporto in cui l’attività svolta in favore della preponente si qualifichi quale promozione di affari nel suo interesse, non potendosi porre seriamente in dubbio l’esistenza di uno stretto nesso di causalità/strumentalità rispetto alla conclusione dell’affare.
Dalla motivazione della sentenza si rileva che, per oltre sei anni, il ricorrente aveva contattato, incontrato e sollecitato i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni al fine di ottenere lettere di collaborazione o patrocini per i rapporti cartografici della impresa mandante nella zona di competenza.
L’attività dell’agente era, quindi, finalizzata a ottenere presso questi enti delle “lettere di acquisizione” (nello specifico si trattava di ottenere gli strumenti tecnici, commerciali e di comunicazione) essenziali per la realizzazione delle opere cartografiche descritte nel contratto di agenzia stipulato fra le parti quale attività “core” della impresa preponente, collocandosi tale attività nell’ambito della operazione finalizzata alla vendita.
Nel giudizio è stato accertato come il “nomen iuris” utilizzato dalle parti non fosse contraddetto dall’accertamento delle effettive modalità di svolgimento del rapporto nel corso del periodo indicato: modalità apparse del tutto coincidenti con il dato formale.
Sulla base dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità ritenuta più pertinente, la sezione lavoro del Tribunale di Roma ha individuato così l’attività di promozione considerata tipica dell’agente di commercio secondo l’articolo 1742 del Codice civile nella promozione della conclusione di contratti e in tutta quella serie di attività prodromiche attuate in una determinata zona, comprese le svariate «attività di impulso» ovvero di «agevolazione», volte a incrementare o sostenere verso l’acquisto, la domanda del prodotto offerto dall’impresa preponente.
Il Tribunale ha concluso, quindi, che nel collocare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti nell’ambito di quello di agenzia, non si può prescindere dall’accertamento delle effettive modalità di svolgimento del rapporto, nel corso del periodo indicato, ove queste appaiano del tutto coincidenti con il dato formale (all’agente era stata riconosciuta ogni indennità prevista dalla normativa vigente in tema di agenzia).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2026
Mod. 730/2026 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2026 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;in...

Scadenza del 16 novembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 novembre 2026
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a ottobre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’a...

Scadenza del 16 novembre 2026
Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / ...