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Lavoratrici svantaggiate, esonero contributivo per le assunzioni

Pubblicato il 09 aprile 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Assunzioni di lavoratrici svantaggiate agevolate al 100% nel limite di 6mila euro annui per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato. Verifica delle condizioni di svantaggio alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio. L'Inps, con il messaggio n. 1421/2021 del 6 aprile, fornisce ulteriori chiarimenti in relazione all'esonero contributivo previsto dalla legge n. 178/2020 (Bilancio 2021) a favore di assunzioni di donne svantaggiate nel biennio 2021-2022.
La legge 178, riprendendo l'agevolazione di cui all'articolo 4 della legge n. 92/2012, ha previsto l'incremento dell'esonero contributivo dal 50 al 100 per cento. L'Istituto ricorda che l'incentivo consente di agevolare le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine. Il beneficio consiste nell'esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro del settore privato nel limite massimo annuo di 6mila euro. Per gli effetti dell'agevolazione sui premi assicurativi si rimanda alle comunicazioni di competenza dell'Inail.
A essere agevolabili sono le assunzioni di donne svantaggiate. La condizione di svantaggio è rinvenibile o nello stato di disoccupazione per oltre 12 mesi (per le donne con almeno 50 anni di età) o nel rispetto, in combinato con ulteriori previsioni (luogo di residenza o tipologia professionale), del requisito di «priva di impiego regolarmente retribuito».
La nozione di impiego regolarmente retribuito, presente nel Dm 17 ottobre 2017, si identifica prendendo a riferimento due variabili: la durata del rapporto di lavoro (per il lavoro subordinato) e la remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato). I rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi sono considerati non «regolarmente retribuiti»; analogamente è da dirsi per le attività di lavoro autonomo o parasubordinato la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione Irpef (4.800 euro in caso di lavoro autonomo e 8.145 euro per le collaborazioni coordinate e continuative).
I requisiti soggettivi identificanti la posizione di svantaggio devono essere verificati al momento dell'inizio del diritto all'agevolazione. In sostanza, se si intende richiedere il beneficio per un'assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito deve essere valutato alla data della trasformazione.
In merito alla durata dell'agevolazione, alla luce dell'ultimo chiarimento dell'Inps, è possibile affermare che il beneficio spetta fino a 12 mesi in caso di assunzione con contratto a termine (anche considerando eventuali proroghe); in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di un rapporto a termine agevolato il beneficio prosegue arrivando a complessivi 18 mesi; in caso, invece, di assunzione con contratto a tempo indeterminato o in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato ai sensi delle leggi n. 92/2012 e n. 178/2020 l'esonero contributivo spetta per 18 mesi decorrenti dall'assunzione o dalla trasformazione.

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