La chiusura dei bilanci, influenzati dalla pandemia, richiede un’accurata valutazione sugli aggiustamenti di transfer pricing di fine anno, in conformità al principio di libera concorrenza ex articolo 110, comma 7, Tuir. A fine 2020 l’Ocse ha emanato delle linee guida per gestire i prezzi di trasferimento in tempi di Covid in cui si identificano alcuni aspetti utili per la remunerazione delle entità a rischio limitato (ad esempio, Limited risk distributors e Contract manufacturers). La selezione dei comparabili dovrebbe essere valutata alla luce del mercato in cui la società opera e degli anni utilizzati per l’analisi. Secondo l’Ocse, considerato che la pandemia ha avuto effetti diversi in base alle varie giurisdizioni, si dovrà porre attenzione alla comparabilità geografica, adottando eventualmente approcci più flessibili sugli altri criteri con cui sono selezionati i comparabili, al fine di una maggiore attendibilità dei dati. Circa gli anni da considerare, l’Ocse prevede analisi sia pluriennali, sia relative a periodi in cui gli effetti della pandemia sono stati più tangibili.