Fino alle novità introdotte dalla legge di conversione del D.L. 125/2020, la transazione contributiva è stata disciplinata, oltre che dall’articolo 182-ter, L.F. anche dal D.I. 4 agosto 2009, emesso sulla base del comma 6 dell’articolo 32, D.L. 185/2008. L’articolo 3, comma 1-ter 3, D.L. 125/2020, ha previsto però che dal 4 dicembre 2020 cessa di avere applicazione il D.I. 4 agosto 2009. Ciò nonostante, per l’Inps – ma altrettanto può dirsi per l’Inail – nulla è cambiato, perché – risulta dalle comunicazioni inerenti al rigetto di proposte di transazione contributiva inviate nelle scorse settimane – continuerebbero a trovare applicazione le istruzioni fornite con la circolare n. 38/2010. In altri termini, la legge ha disposto la cessazione degli effetti del provvedimento normativo oggetto della circolare, ma quest’ultima continuerebbe comunque ad applicarsi, come se nulla fosse accaduto, sebbene il significato abrogativo del comma 1-ter dell’articolo 3, D.L. 125/2020 sia assolutamente chiaro.