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Emissione e notifica sdoppiate, provvedimenti a rischio nullità

Pubblicato il 13 aprile 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Da oltre un mese sono iniziate le notifiche degli atti di accertamento che dovevano essere emessi entro il 31 dicembre dello scorso anno. Si tratta di comprendere quale possano essere le attività difensive dei contribuenti destinatari di tali atti. Per la maggior parte di questi atti sarà possibile presentare istanza di adesione e quindi intraprendere il relativo procedimento con l'ufficio onde tentare un accordo abbattendo l'iniziale pretesa. Se l'atto non è stato preceduto in passato da un verbale di chiusura delle operazioni (e quindi in genere da una verifica fiscale), e l'ufficio non ha invitato al contraddittorio il contribuente (ex articolo 5 ter, D.Lgs. 218/1997), esso potrebbe essere invalido a condizione che non si tratti di un avviso parziale (la circostanza è riscontrabile dalla citazione delle norme contestate nell'atto e segnatamente al riferimento all'articolo 41-bis, D.P.R. 600/1973 (ai fini delle imposte sui redditi) e all'articolo 54, comma 3, D.P.R. 633/1972 (ai fini Iva) o il contribuente in caso di impugnazione riesca a dimostrare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. 

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Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).