Da oltre un mese sono iniziate le notifiche degli atti di accertamento che dovevano essere emessi entro il 31 dicembre dello scorso anno. Si tratta di comprendere quale possano essere le attività difensive dei contribuenti destinatari di tali atti. Per la maggior parte di questi atti sarà possibile presentare istanza di adesione e quindi intraprendere il relativo procedimento con l'ufficio onde tentare un accordo abbattendo l'iniziale pretesa. Se l'atto non è stato preceduto in passato da un verbale di chiusura delle operazioni (e quindi in genere da una verifica fiscale), e l'ufficio non ha invitato al contraddittorio il contribuente (ex articolo 5 ter, D.Lgs. 218/1997), esso potrebbe essere invalido a condizione che non si tratti di un avviso parziale (la circostanza è riscontrabile dalla citazione delle norme contestate nell'atto e segnatamente al riferimento all'articolo 41-bis, D.P.R. 600/1973 (ai fini delle imposte sui redditi) e all'articolo 54, comma 3, D.P.R. 633/1972 (ai fini Iva) o il contribuente in caso di impugnazione riesca a dimostrare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.