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Lo stralcio dei ruoli fino a 5.000 euro non ferma il contenzioso

Pubblicato il 14 aprile 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

In forza dell’articolo 4, D.L. 41/2021, i singoli carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2010, di valore residuo non superiore a 5.000 euro, sono azzerati qualora il debitore, per l’anno 2019, abbia dichiarato un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia di debito, si tiene conto solo della sorte capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni. Il riferimento è alla singola partita di ruolo e non alla somma riportata nella cartella. Bisogna considerare separatamente gli affidamenti derivanti da distinti titoli esecutivi. Lo stralcio dei ruoli opera anche per le partite in contenzioso. Tuttavia, poiché l’effetto della cancellazione è rinviato all’emanazione di un decreto attuativo, sino ad allora le procedure giudiziarie devono proseguire.

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Scadenza del 16 marzo 2026
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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).