In forza dell’articolo 4, D.L. 41/2021, i singoli carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2010, di valore residuo non superiore a 5.000 euro, sono azzerati qualora il debitore, per l’anno 2019, abbia dichiarato un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia di debito, si tiene conto solo della sorte capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni. Il riferimento è alla singola partita di ruolo e non alla somma riportata nella cartella. Bisogna considerare separatamente gli affidamenti derivanti da distinti titoli esecutivi. Lo stralcio dei ruoli opera anche per le partite in contenzioso. Tuttavia, poiché l’effetto della cancellazione è rinviato all’emanazione di un decreto attuativo, sino ad allora le procedure giudiziarie devono proseguire.