L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 254/E del 15 aprile 2021 ha chiarito che la mera attività di coordinamento del general contractor è esclusa dal perimetro del superbonus. Al contrario, rientrano nel superbonus tutti i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali, anche nel caso in cui tali costi siano sostenuti (tramite un mandato senza rappresentanza) dal general contractor e poi riaddebitati al committente. Queste spese professionali possono, quindi, essere inserite dal general contractor in fattura e regolarmente detratte. In altre parole, sono tagliati fuori i general contractor puri, che fanno solo il coordinamento, mentre possono rientrare quelli che si pongono come “interlocutori unici” per l’espletamento dei vari interventi e che fatturano le spese per lavori e prestazioni al committente.