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Per sei mesi uniemens-Cig e Sr41 convivono

Pubblicato il 15 aprile 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con la circolare 62/2021 sono arrivate le istruzioni per l'utilizzo del flusso uniemens-Cig che, in base al decreto Sostegni, deve essere utilizzato per comunicare i dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta dei trattamenti di integrazione salariale o per il saldo delle anticipazioni riferiti a sospensioni o riduzioni dell'attività decorrenti dal 1° aprile 2021 con causale Covid-19 e, per espressa previsione Inps, anche ordinaria.
Le nuove modalità di trasmissione delle informazioni riguardano sia il pagamento diretto che il saldo di quelli con anticipo del 40 per cento, superando l'utilizzo dell'attuale modello Sr41. Inps precisa che restano esclusi i trattamenti di integrazione salariale dell'agricoltura, per i quali resta valido il modello Sr43 semplificato. Tuttavia, per i primi sei mesi, sarà comunque possibile utilizzare ancora l'Sr41, a scelta del datore di lavoro che però, una volta individuata l'opzione preferita, non la potrà cambiare per le richieste di pagamento successive alla prima e riferite allo stesso ticket.
Secondo la circolare, il tracciato uniemens-Cig a pagamento diretto coincide sostanzialmente con il formato dell'uniemens standard della Cig a conguaglio. Inoltre sarà consentito inviare la richiesta di pagamento anche prima dell'autorizzazione e sarà sufficiente indicare solo i codici fiscali dei lavoratori in quanto le altre informazioni anagrafiche verranno recuperate dagli archivi Inps. Con la nuova modalità sarà anche possibile inviare un solo flusso relativo a lavoratori di più aziende, mentre l'Sr41 deve essere riferito a una singola impresa. L'uniemens-Cig sarà caratterizzato da un ticket tipizzato.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 dicembre 2024
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Ritenute alla fonte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa ...