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Sterilizzazione perdite a corto raggio: si salva soltanto l’esercizio 2020

Pubblicato il 19 aprile 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Le imminenti assemblee convocate per deliberare sui bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 saranno un banco di prova per la normativa che dispone la sterilizzazione quinquennale dei provvedi-menti relativi alle perdite delle società di capitali (prevista nell’articolo 6, D.L. 23/2020, come modificato dalla Legge di conversione 178/2020). I notai del Triveneto hanno di recente emanato una serie di nuovi principi di comportamento caratterizzati da un’interpretazione assai restrittiva: le perdite maturate in esercizi anteriori a quello che comprende il 31 dicembre 2020 «erano già tali da ridurre di oltre un terzo il capitale sociale prima dell’emergenza Covid, non vi è ragione per non applicare alle stesse» le norme che impongono l’anno di grazia (se sono perdite oltre il terzo, che però non abbattono il capitale sociale sotto il minimo) oppure la ricapitalizzazione immediata, se si tratta di perdite oltre il terzo, che abbattono il capitale sociale sotto il minimo (nuova massima T.A.1). La norma prevista dall’articolo 6, D.L. 23/2020 è finalizzata «a consentire la sterilizzazione del solo risultato dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020» «senza interferire sui risultati degli esercizi precedenti o successivi», con la conseguenza che a essi (e, quindi, alle perdite maturate nel 2021) si applica la regola ordinaria (a seconda dei casi, l’anno di grazia oppure “ricapitalizza o liquida”) (nuove massime T.A.5 e T.A.7). La conclusione contenuta nella massima T.A.1 è infatti in aperto dissidio con quella dei notai milanesi, i quali, nella recente massima n. 196. L’orientamento contenuto nella massima T.A.5 è, a sua volta, in contrasto con il tentativo, compiuto da Assonime nella circolare n. 3/2021.

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